La fine del progetto “tessera del tifoso” ha lasciato spazio ad un altro tipo di strumento, stavolta in mano ai club: il “codice di gradimento”
Con le stesse modalità con cui – due anni fa – abbiamo trattato il tema scottante della tessera del tifoso, oggi occorre prendere in esame un nuovo strumento di “controllo” dei tifosi che, tuttavia, porta in dote un cambiamento sostanziale nella vita dei tifosi. Il dibattito sul “Codice di Gradimento” – seppur in toni minori – ha sostituito quello sulla tessera del tifoso (o Supporters Card) provocando una netta presa di posizione contraria da parte di diverse tifoserie organizzate.
Come nasce il “Codice di Gradimento”
Questo nuovo strumento non è una novità delle ultime settimane. Già all’interno del Protocollo D’Intesa – firmato il 4 agosto 2017 da Coni, Figc, Osservatorio per le Manifestazioni Sportive e dalle leghe dei campionati professionistici – si fa riferimento alla creazione di nuove modalità per “sensibilizzare le Leghe professionistiche affinché le Società attuino un percorso di autoregolamentazione endogena che le conduca alla strutturazione del meccanismo del gradimento”.
Tale protocollo era stato festeggiato come una vittoria da parte dei tifosi, in quanto promuoveva la messa in soffitta della tessera del tifoso in un arco triennale, oltre alla reintroduzione degli strumenti del tifo (tamburi e megafoni) all’interno degli stadi d’Italia. Fin dall’inizio, dunque, l’obiettivo non era solo eliminare la tessera del tifoso, bensì sostituirla con uno strumento utilizzabile dalle stesse società così da responsabilizzarle maggiormente.
L’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive, dunque, ha ordinato alla Figc di introdurre una nuova forma di controllo d’accesso dei tifosi negli impianti sportivi, rendendo obbligatorio per tutte le società l’introduzione del Codice.
Come funziona il “Codice di Gradimento”
Il “Codice di Gradimento” è un documento che, in larga parte, ricalca il già esistente regolamento d’uso degli stadi. Consiste in un insieme di norme che il tifoso è tenuto a rispettare, salvo la revoca del diritto di accedere all’impianto sportivo. Prendiamo, come esempio, il documento della Sambenedettese Calcio, che potete leggere per intero qui.
Il codice di condotta del club rossoblu prevede tre tipi di punizioni: sospensione per una gara, sospensione per due gare oppure sospensione a tempo indeterminato. La sospensione per una gara può avvenire per le seguenti motivazioni: ubriachezza intorno o nello stadio, permanenza persistente nello stadio oltre i limiti consentiti, comportamento abusivo o aggressivo, danneggiamento della struttura, comportamento disordinato, linguaggio osceno, abusivo o aggressivo, lancio di petardi all’interno del terreno di gioco, linguaggio razzista, omofobico o discriminatorio, uso o possesso di ordigni pirotecnici, uso o possesso di droghe, uso di qualsiasi altro elemento (i) vietato (i), uso improprio di un biglietto (ad esempio, entrare o tentare di entrare con un biglietto
scontato quando l’individuo è un adulto che dovrebbe pagare il prezzo pieno).
La sospensione per due gare può essere inflitta – oltre per il reiterarsi delle azioni elencate nel precedente paragrafo – anche per la manomissione e/o falsificazione dei titoli di ingresso oltre che al loro utilizzo improprio, per il comportamento abusivo o aggressivo verso il personale delle Forze dell’Ordine, Steward o personale della S.S. Sambenedettese Calcio (compresi giocatori e staff tecnico), per qualsiasi altra attività criminale o qualsiasi violazione del regolamento d’uso dell’impianto, per qualsiasi altra offesa o violazione dei termini e condizioni applicabili o delle norme di legge. La sospensione a tempo indeterminato, infine, nel caso del “Codice di Gradimento” della Sambenedettese non presenta motivazioni scritte, ma ragionando per ipotesi può essere inflitta nei casi più gravi.
Come funziona il ricorso
In un paragrafo poco chiaro – per usare un eufemismo – si elencano le modalità a disposizione del tifoso per far ricorso avverso ad una sospensione.
“Tutte le sanzioni (comprese le avvertenze scritte) sono soggette ad un procedimento di ricorso. A seguito di un reato, il Club determinerà la sanzione da infliggere e le applicazione verso ticketing e servizi di appartenenza comunicherà questa sanzione per iscritto al singolo interessato, che avrà 14 giorni per ricorrere alla decisione iniziale. Il primo ricorso del reato, che comprenderà l’esame delle prove, avrà luogo e la decisione sarà confermata per iscritto all’interessato entro un lasso di tempo ragionevole dopo la ricezione del ricorso. Se l’individuo ritiene inappropriato l’esito del primo appello, avrà 14 giorni di tempo per presentare un secondo appello a un comitato d’appello, che si riunirà per prendere in considerazione il secondo appello e confermare la loro decisione per iscritto alla persona pertinente entro un ragionevole calendario successivo alla ricezione del ricorso. Il Comitato d’Appello conterrà almeno un rappresentante indipendente”.
Le zone d’ombra
Attorno al “Codice di Gradimento” risultano diverse zone d’ombra su cui far luce. In primis sorge spontanea una domanda: a quale titolo una società non proprietaria dell’impianto sportivo – ricordiamo che la maggior parte degli stadi italiani è di proprietà del Comune e, quindi, dei suoi cittadini – può togliere il diritto di un cittadino di accedere ad un luogo pubblico?
Il secondo dubbio riguarda le modalità con cui un tifoso può ricevere il “daspo societario”. Come specificato nel documento, “Il Club mantiene la discrezione di imporre sanzioni alternative a seconda delle circostanze, ad esempio la gravità del reato, il livello di prova o le prove disponibili (ragionevole sospetto di un reato può essere sufficiente per il Club di imporre una sanzione)”. L’enunciazione compresa tra le parentesi, in particolare, lascia sbigottiti: come si può infliggere una sospensione per ‘ragionevole sospetto’?
Il terzo, grande dubbio riguarda le modalità di ricorso. Come può il Comitato d’Appello – ovvero un ente della società – giudicare contro la società stessa? Il tifoso ha diritto ad un giudizio equo? Il rischio concreto è quello di incorrere negli stessi problemi d’incostituzionalità con cui si è dovuta scontrare la tessera del tifoso: il daspo societario è inflitto senza che il tifoso abbia prima la possibilità di difesa, e anche il DOPO non garantisce la possibilità di una decisione super partes.
Lo spauracchio del “Daspo digitale”
Il documentato pubblicato dalla Sambenedettese Calcio risulta ben più equilibrato rispetto ad altri esempi provenienti da società professionistiche di categoria superiore. Un caso che ha destato molte proteste è quello della Roma, nel cui “Codice di Gradimento” è presente una motivazione molto particolare che può portare alla sospensione del tifoso: “manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui
“social media” (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world,ecc.)”.
Il mondo dei social – con Facebook in testa – negli ultimi anni ha visto inasprirsi il linguaggio usato nelle discussioni di qualsiasi tipo, da quello politico al mondo del calcio. Non è raro imbattersi in critiche tutt’altro che leggere nei confronti della società o di un suo tesserato. Resta però un grande punto interrogativo: com’è possibile delineare i confini dell’insulto e dell’offesa? Ancora una volta, il rischio è quello di incorrere in punizioni arbitrarie che non prevedono la possibilità di difesa per chi le subisce. Un giornalista può ricevere il daspo societario per un articolo che critica l’operato della società? I tifosi possono protestare senza incorrere in una sospensione?
Il “Codice di Gradimento” è uno strumento ancora nuovo, che necessita di tempo per essere compreso a pieno e analizzato nella sua validità pratica. Tuttavia è già possibile notare che in diversi punti si rischiano di limitare pericolosamente i diritti dei tifosi.